Sez. L, Sentenza n. 10885 del 05/10/1992 (Rv. 478776 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Soggetti - In genere | Commessi di esercizi commerciali dotati di registratori di cassa, montacarichi e macchine elettriche per la pulizia - Obbligo assicurativo - Sussistenza - Dimensione degli esercizi e consistenza dell'eventualità del contatto con dette attrezzature - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Soggetti - In genere
L'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nello stabilire, nella seconda parte del suo primo comma, l'obbligatorietà dell' assicurazione e contro gli infortuni sul lavoro delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o ambienti organizzati per lavori, opere o servizi che comportino l'impiego delle attrezzature (macchine, apparecchi o impianti) menzionati nella prima parte dello stesso primo comma, non condiziona la tutela assicurativa all'uso diretto e specifico di tali attrezzature da parte delle persone predette, la cui esposizione a rischio (generico di ambiente) è oggetto di presunzione "iuris et de iure" in correlazione con l'analoga presunzione assoluta di pericolosità delle stesse attrezzature suindicate. Pertanto, l'obbligo assicurativo antinfortunistico sussiste anche per i commessi di esercizi commerciali nei quali esistano registratori di cassa, montacarichi e macchine elettriche per la pulizia, indipendentemente dalle dimensioni di tali esercizi e dalla consistenza dell'eventualità (purché realizzabile in concreto) che i commessi entrino in contatto con le attrezzature predette.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)