Sez. L, Sentenza n. 11877 del 06/08/2003 (Rv. 565702 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE | Commessi di esercizi commerciali dotati di registratori di cassa e di cella frigorifera - Obbligo assicurativo - Sussistenza - Dimensione degli esercizio e consistenza dell'eventualità del contatto con dette attrezzature - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE
L'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nello stabilire l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone comunque occupate in ambienti organizzati per lavori, opere e servizi che comportino l'impiego delle attrezzature menzionate nello stesso articolo, non condiziona la tutela assicurativa all'uso diretto e specifico di tali attrezzature da parte delle persone predette, la cui esposizione a rischio (generico di ambiente) è oggetto di presunzione "iuris et de iure" in correlazione con l'analoga presunzione assoluta di pericolosità delle stesse attrezzature indicate. Pertanto, l'obbligo assicurativo antinfortunistico sussiste anche per i commessi di esercizi commerciali nei quali esistono registratori di cassa e celle frigorifere, indipendentemente dalle dimensioni di tali esercizi e dalla consistenza dell'eventualità (purché realizzabile in concreto) che i commessi entrino in contatto con le attrezzature predette.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)