Sez. 3, Sentenza n. 1009 del 02/03/2000 Cc. (dep. 10/04/2000) Rv. 215793 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Reato di cui all'art. 110 t.u.l.p.s. dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1995, n.452 - Necessità degli stessi requisiti del giuoco d'azzardo previsto dal codice penale, cioè l'alea e il fine di lucro - Differenza - Valore economico esiguo del premio in denaro o in natura consentito dal gioco automatico d'azzardo.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
In tema di giuoco automatico d'azzardo, con le modifiche introdotte all'art. 110 t.u.l.p.s. dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1995, n.452, sono stati adattati alla fattispecie del citato art. 110 i requisiti del giuoco d'azzardo previsto dal codice penale, cioè l'alea e il fine di lucro; infatti l'apparecchio automatico da giuoco d'azzardo è stato definito quello che ha insita la scommessa o che consente vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, che così concretizza il lucro; sia il premio in denaro che il premio in natura devono però essere di valore economico esiguo e ciò perché il premio in natura, in genere comune oggettistica o consumazione, proprio perché posto quale equivalente alternativo al premio in denaro, dà la misura di questo che deve essere necessariamente modesto, sicché il giuoco automatico d'azzardo più propriamente deve essere qualificato come giuoco automatico aleatorio con premio anche patrimonialmente non apprezzabile che costituisca incentivo al giuoco.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 721 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)