Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013 (Rv. 627788 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO | Validità della clausola compromissoria - Delibazione preliminare da parte del giudice adito - Necessità - Verifica favorevole - Rinvio innanzi agli arbitri - Vincolatività della delibazione - Esclusione - Pronunzia affermativa sulla giurisdizione - Efficacia di giudicato della predetta delibazione - Configurabilità.
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO
In tema di arbitrato internazionale, nel sistema delineato dalla convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, spetta al giudice adito, in via assolutamente preliminare, senza efficacia di giudicato e sulla base della domanda della parte che invochi l'esistenza di una clausola arbitrale, verificarne la validità, l'operatività e l'applicabilità e, all'esito positivo, rimettere le parti dinanzi agli arbitri, mentre solo qualora egli ritenga, affermandola, la propria giurisdizione, la decisione sulla validità del patto avrà efficacia di giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 19/01/1968 num. 62, Legge 05/01/1994 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)