Sez. L, Sentenza n. 9682 del 04/10/1997 (Rv. 508542 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Lavoratori agricoli - Requisiti di anzianità contributiva e di contribuzione - Interpretazione autentica ex art. 9 ter D.L. n. 510 del 1996 secondo la legge di conversione n. 608 del 1996 - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In materia di pensione di anzianità spettante ai lavoratori agricoli dipendenti, l'art. 9 ter, commi quarto e quinto, del D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, nel testo di cui alla legge di conversione 28 novembre 1996 n. 608 - interpretando autenticamente l'art. 7, comma 9, del d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, stabilisce i seguenti requisiti: a) trentacinque anni di anzianità contributiva; b) 5640 giornate di contributi effettivi, rivalutabili per gli anni antecedenti il 1984, anche ai fini del requisito di contribuzione minima annua di cui "infra", ai sensi dell'art. 7, comma dodicesimo del D.L. del 1983; c)156 contributi giornalieri ogni anno (requisito che non può risultare dalla media dei contributi versati nei 35 anni, ma deve sussistere per ciascun anno).
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 ter com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 ter com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)