Sez. 1, Sentenza n. 634 del 27/02/1976 (Rv. 379284 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - DI REGRESSO - AZIONE CAUSALE - CONTRO IL GIRANTE NON PRENDITORE - PROTESTO - NECESSITA - MANCANZA DI VALIDO PROTESTO - PERDITA DELLE AZIONI - FALSIFICAZIONE ANTERIORE ALLA GIRATA - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - DI REGRESSO - AZIONE CAUSALE - CONTRO IL GIRANTE NON PRENDITORE - PROTESTO - NECESSITA - MANCANZA DI VALIDO PROTESTO - PERDITA DELLE AZIONI - FALSIFICAZIONE ANTERIORE ALLA GIRATA - IRRILEVANZA.*
La Mancanza di un valido protesto della cambiale (nella specie, perche non eseguito personalmente da notaio) fa perdere al portatore sia l'Azione di regresso, sia l'Azione causale contro il girante, che non figuri anche quale prenditore del titolo. Su tale situazione nessuna influenza puo spiegare l'eventuale falsificazione del titolo prima della girata, in quanto, in base al principio dell'autonomia delle firme e delle relative obbligazioni cambiarie, nonche della norma di cui all'art 88 della legge cambiaria, secondo la quale chi ha firmato dopo l'alterazione della cambiale risponde nei termini del testo alterato, chi ha firmato come girante non prenditore non potrebbe mai assumere la veste di girante prenditore per effetto di una falsificazione preesistente alla sua firma di girata. (V 3389/73, mass n 367334).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 7, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)