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Sez. 1, Sentenza n. 9027 del 06/07/2000 (Rv. 538283 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - REGRESSO | Protesto - Nei confronti del titolare del conto corrente - Inosservanza dei termini - Conseguenze - Risarcimento del danno - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538283-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - REGRESSO

In tema di protesto per mancato pagamento di assegno bancario (nella specie per estinzione del conto corrente), è priva di rilievo l'inosservanza dei termini perentori per la levata del protesto medesimo nei confronti del titolare del conto corrente, il quale, non avendo l'azione di regresso, non è portatore di un interesse tutelato dalla legge al rispetto dei termini stessi, dalla cui inosservanza non può derivare un danno meritevole di risarcimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 12/12/1933 num. 1736 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)