Sez. 5, Sentenza n. 8625 del 06/05/2004 (Rv. 572685 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Notificazione eseguita dal messo comunale senza autorizzazione del capo del presidente del tribunale - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sanatoria - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA
La notificazione di un atto processuale effettuata dal messo comunale senza la specifica autorizzazione del presidente del tribunale prevista dall'art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, non è inesistente ma è affetta da nullità, con la conseguenza che è sanabile non solo a seguito della costituzione in giudizio della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell'avvenuta comunicazione dell'atto al notificato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Legge 15/12/1958 num. 1229 art. 54, Legge 11/06/1962 num. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)