Sez. L, Sentenza n. 770 del 28/01/1999 (Rv. 522717 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Notificazione eseguita dal messo di conciliazione in difetto di autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sanatoria - Condizioni - Prova dell'avvenuta comunicazione dell'atto al notificato - Rilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA
Stante l'equiparazione funzionale tra l'ufficiale giudiziario ed il messo di conciliazione contenuta nell'art. 34 della legge 15 dicembre 1959 n. 1229, la notifica effettuata dal messo di conciliazione in difetto dell'autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario non è inesistente ma è affetta da nullità, che è sanabile non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell'atto al notificato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Legge 15/12/1959 num. 1229 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)