Sez. 1, Sentenza n. 405 del 15/01/1992 (Rv. 475329 - 01)
Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Condizioni - Litispendenza con processo italiano: esclusione | Casi soggetti alla operatività della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Sentenza o lodo arbitrale straniero - Litispendenza con processo italiano - Art. 797 n. 6 cod. proc. civ. - Disciplina - Inapplicabilità - Disciplina applicabile - Fattispecie.
Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Condizioni - Litispendenza con processo italiano: esclusione
La disposizione dell'art. 797 n. 6 cod. proc. civ. - che preclude la proposizione della domanda di delibazione della sentenza o del lodo arbitrale straniero, qualora, relativamente al medesimo rapporto, sia stato iniziato, davanti al giudice italiano, un giudizio per il merito, anteriormente al passaggio in giudicato di detta decisione straniera (disposizione che regola in via esaustiva la relazione fra i due procedimenti, senza che possa farsi riferimento alle regole sulla litispendenza di cui all'art. 39 cod. proc. civ.) - non si applica nei casi soggetti all'operatività della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62, considerato che questa Convenzione disciplina in modo autonomo i requisiti di detta delibazione. In tali ultimi casi, pertanto, il giudice della delibazione, una volta riconosciuta l'esistenza di una valida convenzione per arbitrato estero, non potrà tener conto dell' eventuale pendenza di un giudizio per il merito introdotto davanti alla giurisdizione nazionale in via ordinaria prima del passaggio in giudicato (o dell'inoppugnabilità) del lodo estero, mentre nell'eventualità di conflitto di giudicati resta operante il principio della prevalenza di quello formatosi successivamente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 3, Legge 19/01/1968 num. 62 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)