Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33346 del 11/11/2021 (Rv. 663308 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Giudizio di divorzio - Impugnazione riguardante la sola quantificazione dell'assegno divorzile - Morte di uno dei coniugi - Cessazione della materia del contendere - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - In genere.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE
La morte del coniuge in pendenza del processo di divorzio determina la cessazione della materia del contendere, anche se interviene nel corso del giudizio di impugnazione promosso esclusivamente per ottenere una diversa quantificazione dell'assegno divorzile (con l'effetto di determinare il passaggio in giudicato della decisione sullo "status"), poiché si tratta di un processo unitario, nel quale ragioni di complessità istruttoria giustificano la pronuncia differita sulle domande accessorie, quale è quella relativa all'assegno in questione, ma non possono costituire fonte di deroga al principio per cui l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge è personalissimo, non trasmissibile agli eredi e suscettibile di essere accertato solo in relazione all'esistenza della persona cui lo "status" personale si riferisce.
Legge 12/01/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)