Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26489 del 08/11/2017 (Rv. 646765 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Giudizio di divorzio – Morte di uno dei coniugi - Cessazione della materia del contendere - Precedenti pronunce non passate in giudicato - Travolgimento - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi; l’evento della morte sortisce l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)