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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26489 del 08/11/2017 (Rv. 646765 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Giudizio di divorzio – Morte di uno dei coniugi - Cessazione della materia del contendere - Precedenti pronunce non passate in giudicato - Travolgimento - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646765-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi; l’evento della morte sortisce l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)