Sez. 2, Sentenza n. 963 del 14/03/1975 (Rv. 374358 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONE DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - ONERE PROBATORIO DEL DENUNZIANTE - PROVA DEL POSSESSO - TITOLI AD COLORANDAM POSSESSIONEM - AMMISSIBILITA - CONTRATTO TRASLATIVO DI PROPRIETA - PRODUZIONE DEL DOCUMENTO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - MANCANZA DI TRASCRIZIONE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONE DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - ONERE PROBATORIO DEL DENUNZIANTE - PROVA DEL POSSESSO - TITOLI AD COLORANDAM POSSESSIONEM - AMMISSIBILITA - CONTRATTO TRASLATIVO DI PROPRIETA - PRODUZIONE DEL DOCUMENTO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - MANCANZA DI TRASCRIZIONE - IRRILEVANZA.*
Poiche il titolo di legittimazione alla denuncia di danno temuto consiste nel diritto di proprieta o in altro diritto reale di godimento o nel possesso, colui che propone la denuncia, in base al principio fondamentale di cui all'art 2697 cod civ, ha l'Onere fornirne la prova, la quale, nei casi in cui la posizione tutelata tutelata sia il possesso, puo essere data con ogni mezzo. Ai fini di tale prova puo ben utilizzarsi anche il titolo in base al quale il possesso viene esercitato, ma cio non gia per dimostrare lo jus possidendi, bensi soltanto ad colorandam possessionem, cioe per trarne elementi qualificativi di una situazione di fatto gia accertata e, in particolare, per stabilire se quest'ultima debba essere qualificata come possesso o come detenzione o se gli Atti medianti i quali essa e realizzata siano stati posti in essere per mera tolleranza. Venendo, quindi, il titolo in considerazione soltanto come fatto inducente la prova del possesso, e non come fonte del diritto affermato, ove esso consista in un contratto idoneo a realizzare il trasferimento del diritto di proprieta su un immobile, per il quale la Forma scritta e richiesta ad substantiam (art 1350 n 1 cod civ), la prova di esso non deve essere necessariamente fornita mediante la produzione del documento, ma puo essere data con qualunque mezzo.Tanto meno deve ritenersi necessario che il titolo sia stato trascritto nei registri immobiliari e sia stato posto in essere in una Forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata) idonea a consentire la trascrizione nei medesimi registri.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1172, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)