Sez. 2, Sentenza n. 2111 del 03/03/1994 (Rv. 485570 - 01)
Possesso - Azioni a difesa del possesso - Azioni possessorie - Prova del possesso | Procedimento possessorio instaurato a tutela del possesso in senso proprio - Onere probatorio dell'attore - Rilevanza del titolo ad "colorandam possessionem" - Procedimento instaurato a tutela della detenzione qualificata - Esistenza del titolo - Onere probatorio dell'attore - Validità ed efficacia del titolo al momento dello spoglio - Persistenza - Esclusione.
Possesso - Azioni a difesa del possesso - Azioni possessorie - Prova del possesso
Il regime probatorio (e, in particolare, la distribuzione dell'onere della prova tra le parti) nel procedimento possessorio instaurato a tutela della detenzione qualificata è notevolmente diverso da quello a tutela del possesso in senso proprio (ossia corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale). Mentre, in questo ultimo caso, il titolo da cui si assume avere origine il possesso, non può esser fatto valere per dimostrare la esistenza dello "ius possidendi" ma solo "ad colorandam possessionem", e cioè per rafforzare la prova dell'esistenza di atti materiali integranti il possesso, nel primo procedimento invece, colui che assume di essere detentore qualificato ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, da cui la detenzione ha avuto origine e che comporta necessariamente la trasmissione della detenzione stessa (locazione, deposito, comodato, contratto agrario, ecc.) ma non anche la persistenza della sua validità ed efficacia nel momento dello spoglio (nella specie la C.S. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto insufficiente la prova, fornita dagli affittuari di fondi rustici, della detenzione qualificata di alcuni fabbricati, sulla base del mero rapporto di pertinenzialità con i fondi in affitto, essendo peraltro tale circostanza contrastata dallo stato di rovina e inagibilità dei fabbricati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)