Sez. 5, Sentenza n. 13942 del 24/06/2011 (Rv. 618458 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - PRESENTAZIONE | Art. 37 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Dichiarazione IVA - Spedizione mediante lettera raccomandata - Numero di raccomandate da spedire superiore a dieci - Unica ricevuta costituita da distinta predisposta dal commercialista - Prova della spedizione - Configurabilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - PRESENTAZIONE
Ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la dichiarazione IVA può essere legittimamente presentata mediante spedizione a mezzo lettera raccomandata; qualora la dichiarazione sia spedita dal commercialista del contribuente in uno ad altre e l'ufficio postale abbia rilasciato un'unica ricevuta per tutte, trattandosi di una spedizione per più di dieci, la distinta presentata dal richiedente - nella quale siano riportati i nominativi dei mittenti, i relativi numeri di partita IVA e gli Uffici IVA di destinazione - è sufficiente a provare la spedizione, a condizione che sulla stessa siano presenti, oltre al timbro dell'ufficio postale ed alla data di accettazione, anche l'indicazione del numero assegnato ad ogni raccomandata, in quanto solo con l'attribuzione di tale numero è possibile identificare la raccomandata medesima e così effettuare la relativa ricerca in caso di mancato arrivo presso il destinatario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)