Sez. 5, Sentenza n. 2989 del 01/03/2002 (Rv. 552695 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - PRESENTAZIONE | Mediante spedizione a mezzo lettera raccomandata - Ammissibilità - Art. 37 d.P.R. n. 633 del 1972 - Espressa previsione - Sussistenza - Mediante spedizione a mezzo agenzie autorizzate al recapito celere - Previsione normativa - Insussistenza - Concessione a privati ex art. 29 d.P.R. n. 156 del 1973 - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - PRESENTAZIONE
Ai sensi dell'art. 37 d.P.R. n. 633 del 1972, la dichiarazione IVA può essere presentata mediante spedizione a mezzo lettera raccomandata, ma non anche mediante spedizione a mezzo di agenzie autorizzate al recapito di posta celere, non essendo dette agenzie abilitate a certificarne la tempestività, né potendo le attribuzioni degli uffici postali costituire oggetto di concessione a privati ai sensi dell'art. 29 d.P.R. n. 156 del 1973.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)