Sez. L, Sentenza n. 11436 del 03/11/1995 (Rv. 494504 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE | Lavoratore sindacalista - Contestazione dell'autorità e della supremazia del datore di lavoro - Liceità - Assoggettabilità a sanzione disciplinare - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE
Il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all'attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall'art. 39 Cost., non può in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro essere subordinata alla volontà di quest'ultimo. Consegue che la contestazione dell'autorità e della supremazia del datore di lavoro siccome caratteristica della dialettica sindacale, ove posta in essere dal lavoratore sindacalista e sempreché' inerisca all'attività di patronato sindacale, non può essere sanzionata disciplinarmente.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)