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Sez. L, Sentenza n. 8123 del 03/07/1992 (Rv. 478004 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa | Previsione contrattuale relativa - Valutazione della gravità del comportamento - Obbligo del giudice - Criteri.
Stato
decisa il 1992-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478004-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa

Il fatto che la disciplina collettiva preveda un comportamento come giusta causa di licenziamento non esime il giudice, investito dell'impugnativa della legittimità di tale recesso, dal dovere di valutare la gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, tra le quali assume rilievo non trascurabile - anche in relazione all'ipotesi dell'insubordinazione - l'elemento intenzionale che sorregge la condotta del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)