Sez. 1, Sentenza n. 12085 del 17/05/2013 (Rv. 626624 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Presupposto soggettivo dell'azione - "Scientia decoctionis" da parte del terzo contraente - Conoscibilità effettiva dello stato di insolvenza - Necessità - Impresa di amministrazione controllata - Rimessione "in bonis" - Successivo fallimento - Pregressa accettazione di ridimensionamento del credito - Rilevanza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, e pertanto non può desumersi dall'avvenuta accettazione di un ridimensionamento di un proprio credito in via transattiva avvenuto durante l'amministrazione controllata, procedura che ha presupposti diversi e più ampi (lo stato di crisi e non anche l'insolvenza dell'imprenditore) e può essere ricondotto alla convinzione del creditore di contribuire all'esito positivo della procedura stessa, il cui eventuale provvisorio esito favorevole - attestato con il decreto di rimessione "in bonis", che certifica il superamento dello stato di dissesto che ha dato luogo all'amministrazione controllata - evidenzia l'assenza d'interdipendenza e continuità tra la stessa e l'eventuale successiva dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 193 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)