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Sez. 1, Sentenza n. 9289 del 19/04/2010 (Rv. 613408 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - CESSAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA | Rimessione "in bonis" - Successiva dichiarazione di fallimento - Revocatoria di pagamenti eseguiti nel corso dell'amministrazione controllata - Onere della prova - Oggetto - Identità dello stato di insolvenza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613408-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - CESSAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

Il decreto di rimessione "in bonis" dell'impresa assoggettata ad amministrazione controllata, certificando l'avvenuto superamento dello stato di dissesto che ha dato luogo alla procedura, evidenzia l'assenza d'interdipendenza e continuità tra la stessa e l'eventuale successiva dichiarazione di fallimento. Pertanto, il fallimento che agisca in revocatoria relativamente a pagamenti eseguiti nel corso dell'amministrazione controllata, è tenuto, al fine di escludere la prededucibilità dei crediti cui si riferiscono i pagamenti, a fornire la prova dell'identità dello stato d'insolvenza che ha dato luogo alle due procedure, in quanto tale prova, che sarebbe superflua in caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento, si rende invece necessaria in ragione della buona riuscita del tentativo di risanamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, pur escludendo la consecuzione tra le procedure, in quanto il fallimento era stato dichiarato otto mesi dopo la positiva chiusura dell'amministrazione controllata, aveva accolto l'azione revocatoria, desumendo la conoscenza dello stato d'insolvenza dall'avvenuta ammissione dell'impresa alla procedura minore e dalla stipulazione nel corso della stessa di un accordo stragiudiziale con il quale il creditore rinunciava a parte dei propri crediti anteriori all'apertura della procedura).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 193 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)