Sez. 1, Sentenza n. 9752 del 29/03/1977 Ud. (dep. 05/08/1977) Rv. 136571 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - RIUNIONE DI PIU PERSONE - ESTREMI - FONDAMENTO - CONTESTAZIONE - INCERTEZZA ASSOLUTA SUL FATTO COSTITUTIVO DELL'AGGRAVANTE - NULLITA RELATIVA - SANABILITA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - RIUNIONE DI PIU PERSONE - ESTREMI - FONDAMENTO - CONTESTAZIONE - INCERTEZZA ASSOLUTA SUL FATTO COSTITUTIVO DELL'AGGRAVANTE - NULLITA RELATIVA - SANABILITA.*
L'aggravante prevista dall'art 628, terzo comma, n 1, terza ipotesi, cod pen (violenza o minaccia commessa da piu persone riunite), non consiste in un qualsiasi concorso di piu persone, la cui partecipazione al reato puo svolgersi in tempi e luoghi diversi o anche mediante concorso soltanto morale, bensi nella presenza simultanea di piu correi al momento e sul luogo del delitto, poiche la ragione dell'aggravante consiste nella maggiore intimidazione e nella minore possibilita di difesa derivanti dalla riunione di piu soggetti attivi del delitto di rapina. Tuttavia, la presenza simultanea di piu soggetti attivi al momento e sul luogo del delitto costituisce normalmente il risultato di un previo accordo e, pertanto, una Forma di concorso nel reato. Ne segue che la rapina commessa da piu persone riunite e una Forma di reato concorsuale, nel quale l'apporto causale dei correi, oltre che nella fase della ideazione, si manifesta in quella della esecuzione, mediante la presenza simultanea all'atto e nel luogo del delitto. Questo speciale atteggiarsi del concorso di piu persone nel delitto di rapina, giustifica la eccezionale qualificazione come circostanza aggravante di quella che normalmente e una Forma di concorso di persone sia pure qualificata. Cio posto, qualora nell'ordinanza di rinvio a giudizio sia stata indicata la disposizione che prevede un'aggravante della rapina (art 628, terzo comma, n 1, cod pen) ed enunciata una circostanza di fatto (aver agito in concorso)che comprende ma non specifica quella necessaria per rendere esplicita la contestazione (aver agito in piu persone riunite), si verifica una nullita dipendente non da omissione della contestazione, sibbene da incertezza assoluta sulla enunciazione del fatto posto a base di un'aggravante. Tale nullita, che a norma dell'art 374 capoverso cod proc pen comporta la nullita della ordinanza di rinvio a giudizio, e di carattere relativo e quindi e soggetta alle sanatorie generali di cui all'art 187, nonche a quelle speciali previste dagli artt 377, 401, 422 e 471 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 1, Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)