Sez. 2, Sentenza n. 8514 del 11/02/1983 Ud. (dep. 19/10/1983) Rv. 160741 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - RIUNIONE DI PIÙ PERSONE - SIMULTANEA PRESENZA DI ALMENO DUE PERSONE - NECESSITÀ - INTERVENTO SUCCESSIVO DI CIASCUNO DEI CORREI - AGGRAVANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - RIUNIONE DI PIÙ PERSONE - SIMULTANEA PRESENZA DI ALMENO DUE PERSONE - NECESSITÀ - INTERVENTO SUCCESSIVO DI CIASCUNO DEI CORREI - AGGRAVANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Nel reato di estorsione, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 629 cpv. In relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., non è sufficiente il concorso di più persone nel reato (nella specie, previo concerto), ma occorre un concorso di più persone "riunite", derivando la ragione dell'aggravamento non già dalla maggiore pericolosità insita nella compartecipazione di più soggetti nel medesimo reato, ma dal maggior effetto intimidatorio che la presenza di più persone esercita sull'animo e sulla volontà della vittima. Affinché si verifichi tale effetto, è necessaria la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento in cui vien posta in essere la violenza o la minaccia. Pertanto, non sussiste l'aggravante nel caso di intervento successivo di ciascuno dei correi, i quali, pur essendo in tal caso compartecipi nel reato, non possono considerarsi "più persone riunite". (fattispecie: telefonate estorsive fatte al derubato successivamente da ciascuno dei due ladri). (contra in fattispecie di telefonata estorsiva, ma presupposta la conoscenza della vittima circa pluralità di estortori) 147046 (V contrasto segnalato rv: 900008). (Conf mass n 149657; (Conf mass n 136571; (Conf mass n 152840).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 1, Cod. Pen. art. 629 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)