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Sez. 3, Sentenza n. 323 del 22/01/1990 (Rv. 464899 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - COLTIVAZIONE SEPARATA DEI FONDI - SCIOGLIMENTO DELLE IMPRESE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1990-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464899-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - COLTIVAZIONE SEPARATA DEI FONDI - SCIOGLIMENTO DELLE IMPRESE - INSUFFICIENZA.*

La circostanza che i diversi membri della famiglia trattengano per sè i proventi dei fondi da ciascuno d'essi coltivati non è preclusiva della configurabilità d'un'impresa familiare coltivatrice, né è per sè dimostrativa dell'avvenuto scioglimento della stessa, che si attua, invece, con il consenso delle parti mediante la divisione del patrimonio comune oppure, limitatamente ad alcuno dei componenti della famiglia, per effetto di recesso o di esclusione (a seguito di decisione della maggioranza) con conseguente liquidazione dei diritti degli uscenti. (V Cass 200/1987, mass n 449968; (V Cass 4117/1979, mass n 400624).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)