Sez. 3, Sentenza n. 200 del 14/01/1987 (Rv. 449968 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - FAMIGLIA DEL COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - FAMIGLIA DEL COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*
La famiglia coltivatrice, nell'ampio significato della legge comune (art. 1647 cod. civ.) e delle Disposizioni vincolistiche succedutesi nel tempo, non deve intendersi nel senso ristretto, cioè come quella propria dello stesso coltivatore diretto, di nucleo familiare costituito con il matrimonio e comprensivo del capo famiglia, della moglie e dei figli conviventi, ma va intesa, invece, nel senso di quell'aggregato più vasto che, rientrando nel quadro delle piccole imprese agrarie, meglio aderisce alla struttura della famiglia colonica, costituendo soprattutto un organismo economico formato da tutti quei soggetti che, legati da vincoli di parentela o di affinità con il coltivatore e pur non avendo con questo comunanza di tetto e di mensa, risultino tuttavia associati nella conduzione comune del fondo, merce il contributo e la capacità di tutti i consorziati abili ai lavori dei campi. (Conf 1076/78, mass n 390436; (Conf 3776/77, mass n 387447; (Conf 531/70, mass n 345583).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)