Sez. L, Sentenza n. 9388 del 21/04/2006 (Rv. 589847 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Configurabilità - Limiti - Fattispecie in tema di revoca dell'assegno ordinario di invalidità.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Il giudicato esterno è rilevabile, anche d'ufficio, in sede di legittimità se risultante da atti comunque prodotti nel giudizio di merito (principio affermato dalla S.C. in fattispecie - riguardante la revoca dell'assegno ordinario di invalidità - nella quale il giudicato, intervenuto anteriormente al ricorso introduttivo di primo grado, risultava da un atto mai acquisito nei gradi di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)