Sez. L, Sentenza n. 7018 del 13/04/2004 (Rv. 572025 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di legittimità - Condizioni - Risultanza del giudicato dagli atti prodotti nel giudizio di merito - Necessità - Produzione di documenti relativi al giudicato in sede di giudizio di Cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità, anche d'ufficio, a condizione che esso risulti dagli atti prodotti nel corso del giudizio di merito, poiché la produzione di documenti relativi al giudicato esterno in sede di giudizio di cassazione è in radice preclusa dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale consente soltanto la produzione di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso o del controricorso, o la nullità della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)