Sez. 1, Sentenza n. 16771 del 02/10/2012 (Rv. 624083 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CINEMATOGRAFICHE | Diritti di utilizzazione economica del produttore - Estensione - Eventuale limitazione - Volontà espressa dell'autore dell'opera - Necessità - Fondamento.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CINEMATOGRAFICHE
Gli autori dell'opera cinematografica possono limitare espressamente i diritti di utilizzazione economica attribuiti al produttore dalla norma, avente natura dispositiva, di cui all'art. 45 della legge 22 aprile 1941 n.633, che altrimenti "ex lege" comprendono non solo la proiezione di questa nelle sale cinematografiche o la sua diffusione televisiva, ma qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico nella sua forma originaria, qualunque sia il supporto tecnico, quindi anche a mezzo videocassetta, cd e dvd ovvero in eventuali nuove forme di comunicazione al pubblico e messa in circolazione introdotte dal progresso tecnico.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 44, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 45, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 46, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 46 bis, Decreto Legisl. 23/10/1996 num. 581 art. 3, Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 154 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)