Sez. 1, Sentenza n. 13398 del 01/12/1999 (Rv. 531737 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - CESSIONE O TRASFERIMENTO | Opera cinematografica - Cessione dei relativi diritti - Portata - Estensione ai diritti televisivi.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - CESSIONE O TRASFERIMENTO
La normativa in tema di diritti di autore non opera alcuna distinzione tra diritto di utilizzazione cinematografica di un'opera e diritto di utilizzazione televisiva della medesima diverso ed ulteriore rispetto al primo (che spetta ordinariamente al produttore), avendo il legislatore del 1941 considerato, all'art. 46 della legge n. 633, espressamente considerato ogni possibile utilizzazione dell'opera filmica in quanto tale, cioè a dire del film quale prodotto di spettacolo che adotta la tecnica dell'immagine in movimento capace di realizzare una realtà virtuale (utilizzazione, pertanto, sia cinematografica che televisiva), con esclusione della sola utilizzazione economica che prescinda del tutto da tale ontologica essenza dell'opera filmica.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 44, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)