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Sez. 3, Sentenza n. 15171 del 30/01/2003 Ud. (dep. 01/04/2003) Rv. 224459 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Punti di emissione installati per esigenze di igiene e/o sicurezza dei luoghi di lavoro - Autorizzazione regionale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224459-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di inquinamento atmosferico, i punti di emissione installati solo per esigenze di igiene e/o sicurezza degli ambienti di lavoro non richiedono l'autorizzazione regionale, con conseguente non configurabilità, in difetto, del reato di cui agli artt. 6 e 24 del D. P. R. 24 maggio 1998 n. 203, atteso che l'allegato 1 al citato D.P.R. comprende (al punto 23) tra le attività con emissioni poco significative gli sfiati e i ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro, attività che non richiedono, ai sensi dell'art. 2 dello stesso D.P.R., l'autorizzazione regionale.

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)