Sez. 3, Sentenza n. 40557 del 04/10/2002 Ud. (dep. 03/12/2002) Rv. 222702 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Attività di verniciatura, anche se connessa all'esercizio di falegnameria - Disposizioni di cui al DPR 203 del 1988 - Applicabilità - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di inquinamento atmosferico, per l'esercizio dell'attività di verniciatura, anche se connessa all'esercizio di una falegnameria, è necessaria l'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, atteso che l'esonero dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione è previsto per le sole attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, mentre l'attività di falegnameria è ricompressa tra quelle a ridotto inquinamento ai sensi dell'Allegato 2 dello stesso DPR n. 203. Conseguentemente l'esercizio di tale attività in difetto di autorizzazione, sia pure sulla base delle procedure semplificate, integra il reato di cui all'art. 24 del DPR n. 203.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)