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Sez. 1, Sentenza n. 6178 del 22/03/2005 (Rv. 580635 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Diversa configurabilità della <causa petendi> della domanda originaria - Inammissibilità - Fattispecie relativa ad inadempimento nuovo e diverso da quello originario.
Stato
decisa il 2005-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580635-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

In tema di domande nuove in appello, ai sensi dell'art. 345, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 52 della legge n. 353 del 1990), la formulazione della <causa petendi> della domanda, con riferimento ad uno specifico accadimento lesivo spazialmente e temporalmente determinato, non legittima la proposizione di altra pretesa relativa a fatti sopravvenuti che, senza costituire il naturale sviluppo di quello iniziale o senza risultare necessariamente collegati a quest'ultimo, si siano verificati nelle more del giudizio, onde la richiesta, avanzata con riguardo ad essi, comporta un mutamento, non consentito, della domanda primitiva, inammissibile anche in appello (Nell'enunciare il principio, la Corte di cassazione ha considerato tale la richiesta, avvenuta per la prima volta nel giudizio di gravame, della risoluzione del contratto sulla base di un inadempimento nuovo e diverso da quello posto a fondamento della pretesa originaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)