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Sez. L, Sentenza n. 10045 del 15/11/1996 (Rv. 500573 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA | Deroga al divieto di domande nuove in appello - Ammissibilità - Condizioni - Domanda di risarcimento del danno in relazione a fatti non ancora verificatisi al momento della introduzione del giudizio - Sopravvenienza di tali fatti nel corso del giudizio di primo grado - Proposizione di domanda risarcitoria in riferimento ad essi - Nuova domanda - Configurabilità - Ammissibilità della stessa in appello - Esclusione - Omogeneità rispetto ai fatti originariamente dedotti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500573-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA

La richiesta di risarcimento del danno formulata con il ricorso introduttivo di causa di lavoro (al quale deve estendersi per identità di ratio il requisito della determinatezza dell'oggetto della domanda previsto a pena di nullità dall'art. 164 cod. proc. civ. anche nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353) presuppone una "causa petendi" identificabile in uno specifico accadimento lesivo spazialmente e temporalmente determinato, sicché una volta che essa sia stata proposta in relazione a determinati fatti, la contestuale formulazione di altra richiesta risarcitoria riferita a fatti, sia pur omogenei rispetto a quelli precedenti, che dovessero verificarsi nelle more del giudizio, non introduce alcuna valida domanda, né, una volta che tali fatti si siano verificati, può legittimare alla sua proposizione in corso di giudizio. Ne deriva che la richiesta di ristoro del danno per fatti sopravvenuti in corso di causa comporta un non consentito mutamento della primitiva domanda, con la conseguente inammissibilità della stessa anche in appello, senza che, in contrario possa argomentarsi dalla deroga al divieto di domande nuove in appello con riferimento ai danni sofferti dopo la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 345 primo comma cod. proc. civ., trovando tale norma applicazione solo quando nel giudizio di primo grado sia stato richiesto il risarcimento del danno maturato in precedenza, e giustificandosi detta deroga solo nel presupposto che si incrementino soltanto le conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della pretesa senza che gli ulteriori danni siano ricollegabili a fatti nuovi e diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)