Sez. 2, Sentenza n. 3579 del 12/12/1972 (Rv. 361573 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - LIMITI.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - LIMITI.*
La declaratoria di illegittimita costituzionale di una norma non equivale ad un annullamento della medesima e non determina una perdita di efficacia della norma stessa con effetto retroattivo, tranne che per le situazioni non esaurite o la cui conservazione comporti una violazione attuale della norma costituzionale applicata. (V 1181'70, mass n 346792; 540'70, mass n 345604).*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)