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Sez. U, Sentenza n. 1181 del 24/04/1970 (Rv. 346792 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI - EFFETTI - DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA ILLEGITTIMA - RAPPORTO PENDENTE - RETROATTIVITA LIMITATA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1970-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346792-01

CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI - EFFETTI - DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA ILLEGITTIMA - RAPPORTO PENDENTE - RETROATTIVITA LIMITATA - EFFETTI.*

La norma dichiarata costituzionalmente illegittima non soltanto deve essere disapplicata ex nunc, ma anche, in tutto od in parte, ex tunc, se cio discenda come necessaria esigenza dalla sua natura e dalla portata del precetto costituzionale violato, nonche dal rapporto instauratosi. Nella maggior parte dei casi, la disciplina prevista dalla norma illegittima, la natura del rapporto dalla stessa nascente e quella del precetto costituzionale violato comportano la caducazione dei soli effetti non definitivi e, per quel che riguarda i rapporti in itinere la caducazione dei soli Atti successivi alla sentenza di incostituzionalita, fermi restando quelli anteriori, i quali, nell'ambito loro proprio, hanno esaurito, in tutto o in parte i loro eventuali effetti costitutivi, estintivi, traslativi o modificativi. Il criterio della 'disapplicazioné della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, consente di escludere l'adozione dei rigidi criteri di retroattivita o di irretroattivita assoluta, da respingersi entrambi, porta a non invalidare ab origine la norma riconosciuta successivamente in contrasto con la Costituzione, e permette, a seconda dei casi, effetti retroattivi piu o meno limitati.*

Riferimenti normativi: Legge 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)