Sez. 2, Sentenza n. 20147 del 03/09/2013 (Rv. 627623 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO | - Eccezione di prescrizione - Rilievo di parte entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo "ratione temporis" applicabile - Necessità.
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO
Non essendo la prescrizione rilevabile di ufficio, la relativa eccezione deve essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta o, comunque, entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 180, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1° marzo 2006 ed applicabile "ratione temporis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 180 com. 2 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)