Sez. 1, Sentenza n. 11318 del 27/05/2005 (Rv. 581054 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA | Udienza di prima comparizione - Fissazione dell'udienza di trattazione e concessione d'ufficio al convenuto del termine per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (art. 180, secondo comma, cod. proc. civ.) - Necessità - Contrario accordo delle parti o espressa rinuncia ad opera del convenuto - Ammissibilità - Vizio del procedimento derivante dalla mancata assegnazione del detto termine - Intervallo tra l'udienza di prima comparizione e la prima udienza di trattazione superiore ai venti giorni - Sanatoria - Configurabilità - Proposizione delle eccezioni nel detto intervallo - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA
Le norme mediante le quali la legge 20 dicembre 1995, n. 534 (di conversione del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432) ha regolato la sequenza delle udienze di cui agli artt. 180 e 183 cod. proc. civ. sono poste a tutela del diritto di difesa delle parti ed hanno natura tendenzialmente inderogabile, onde, all'esito della udienza di prima comparizione, il giudice deve, d'ufficio, fissare l'udienza di trattazione e assegnare al convenuto, senza necessità di una sua istanza, il termine perentorio (non inferiore a venti giorni prima di tale udienza) per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (tra cui rientra, "ex" art. 2938 cod. civ., quella di prescrizione), salvo contrario accordo delle parti o espressa rinuncia al detto termine ad opera del medesimo convenuto. Peraltro, il vizio del procedimento consistente nella mancata assegnazione a quest'ultimo dell'indicato termine, di cui al secondo comma dell'art. 180 cod. proc. civ., risulta sanato in ragione del fatto che tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione siano intercorsi almeno i venti giorni richiesti dalla legge, così da restare escluso che le suindicate eccezioni possano essere sollevate nella prima udienza di trattazione o, addirittura, in una udienza a questa successiva, dovendo esse invece essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione, "ex" art. 180 cod. proc. civ., e quella di trattazione, "ex" art. 183 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 4 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)