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Sez. 5, Sentenza n. 4730 del 16/03/2000 Ud. (dep. 17/04/2000) Rv. 215989 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Provvedimento del giudice in tema di affidamento di figli minorenni - Inadempimento da parte di uno dei coniugi - Provvisoria esecutività degli artt 282 e 283 cod.proc.pen. - Sussistenza del reato.
Stato
decisa il 2000-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215989-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

In tema di elusione di provvedimenti del giudice, se detto provvedimento è costituito da una sentenza civile, in considerazione del fatto che, secondo il dettato degli artt. 282 e 283 cod.proc.civ., modificato dalla legge 26.11.1990 n. 353, la sentenza pronunciata in primo grado è provvisoriamente esecutiva(sempre che il giudice di appello, su istanza di parte, non abbia disposto la sospensione della esecuzione), integra il reato di cui all'art 650 cod.pen. il comportamento del coniuge che non osservi i provvedimenti dati dal giudice di primo grado in tema di affidamento dei figli minori.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)