Sez. 1, Sentenza n. 12924 del 26/01/2001 Ud. (dep. 02/04/2001) Rv. 218297 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Inosservanza di provvedimenti giudiziari - Configurabilità della contravvenzione "ex" art. 650 cod. pen. - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., è necessario che il provvedimento, emesso per ragioni di giustizia e di sicurezza, di ordine pubblico o di igiene, sia adottato nell'interesse della collettività e non di privati individui; sicché i provvedimenti del giudice, salvo i casi eccezionali in cui la loro inosservanza sia espressamente prevista come reato da una specifica norma penale, non possono rientrare nella previsione del citato articolo, che ha come oggetto specifico di tutela interessi di carattere generale. (Fattispecie concernente la mancata ottemperanza - ritenuta penalmente irrilevante - di amministratore condominiale a un provvedimento "ex" art. 700 cod. proc. civ., con il quale gli era stata imposta l'esecuzione di lavori necessari ad eliminare infiltrazioni di acqua piovana dai lastrici solari in appartamenti di condomini).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)