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Sez. 5, Sentenza n. 312 del 11/01/2006 (Rv. 586456 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Trasferimento di fabbricato in corso di costruzione - Criterio di tassazione ex art. 6, sesto comma, d.P.R. n. 643 del 1972 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586456-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui il presupposto impositivo dell'I.N.V.I.M., di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, si verifichi nel corso della costruzione di un fabbricato e prima della sua ultimazione, l'imponibile del tributo deve essere determinato sulla base del criterio fissato dal sesto comma dell'art. 6 del citato d.P.R., come innovato dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, in virtù della cd. neutralizzazione o "sterilizzazione" dell'incremento durante il periodo di costruzione del fabbricato

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 694 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)