diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 24216 del 29/11/2016 (Rv. 641729 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Disciplina del cd. doppio incremento - Presupposti - Inizio della costruzione - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641729-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

In tema di INVIM, ove il presupposto impositivo si verifichi nel corso della costruzione di un fabbricato, l'imponibile deve essere determinato ai sensi dell'art.6, comma 6, del d.P.R. n. 643 del 1972, con necessità di adottare il criterio del cd. "doppio incremento", senza che occorra a tal fine l'ultimazione della costruzione, in virtù della sterilizzazione dell'incremento durante il periodo di costruzione del fabbricato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)