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Sez. 1, Sentenza n. 7806 del 03/08/1990 (Rv. 468543 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - RIFIUTO - IMPUGNAZIONE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RIGETTO - AZIONE DI RILASCIO DELL'IMMOBILE - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO - GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - GIUDICATO AMMINISTRATIVO - AMBITO.*
Stato
decisa il 1990-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468543-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - RIFIUTO - IMPUGNAZIONE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RIGETTO - AZIONE DI RILASCIO DELL'IMMOBILE - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO - GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - GIUDICATO AMMINISTRATIVO - AMBITO.*

Nel giudizio promosso davanti al giudice ordinario della pubblica amministrazione nei confronti di un privato, per il rilascio di un alloggio popolare occupato senza titolo, dopo che il provvedimento, con cui la stessa pubblica amministrazione abbia negato la assegnazione nei confronti di tale soggetto, su impugnazione dell'interessato, sia stato ritenuto legittimo dal giudice amministrativo con decisione passata in giudicato, tale giudicato amministrativo copre sia la sussistenza del potere dell'organo della pubblica amministrazione ad emettere il provvedimento (da cui veniva la legittimazione dello stesso a chiedere il rilascio dell'alloggio detenuto senza titolo), sia la Mancanza del titolo da parte dell'occupante con la conseguenza che il provvedimento della P.a., ritenuto legittimo dal giudice fornito di giurisdizione in materia, non è più sindacabile né disapplicabile dal giudice ordinario chiamato a conoscere della domanda di rilascio. (V 3099/75, mass n 377201).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)