Sez. 1 - , Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021 (Rv. 661582 - 02)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione - Impugnazione - Ricorso sottoscritto personalmente dallo straniero - Successivo conferimento di procura al difensore di fiducia - Conseguenze sul decreto giudiziale di nomina di difensore d’ufficio.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Il ricorrente che abbia introdotto il giudizio di opposizione a decreto di espulsione, sottoscrivendolo personalmente, può successivamente conferire procura alle liti ad un difensore di sua fiducia, secondo le forme previste dall'art. 83 c.p.c. (se si trova in Italia al momento della sottoscrizione dell'atto) ovvero del comma 3 dello stesso articolo 18 del d. lgs. n. 150 del 2011 (se si trova all'estero al momento della sottoscrizione dell'atto), in funzione della necessaria attività di assistenza nel procedimento, con la conseguenza che il deposito di tale procura nel procedimento determina l'inefficacia del decreto giudiziale di nomina del difensore.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)