Sez. 3, Sentenza n. 2756 del 15/10/1963 (Rv. 264272 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SUBLOCAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER OMESSA O NON VERIDICA COMUNICAZIONE - VALUTAZIONE DELL'ENTITA DELL'INADEMPIENZA - ESCLUSIONE - RISOLUZIONE DI DIRITTO.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SUBLOCAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER OMESSA O NON VERIDICA COMUNICAZIONE - VALUTAZIONE DELL'ENTITA DELL'INADEMPIENZA - ESCLUSIONE - RISOLUZIONE DI DIRITTO.*
In tema di cause di risoluzione della locazione, la legge 23 maggio 1950 n 253 distingue le inadempienze previste dal codice civile da quelle previste dalla legge speciale (fra le qualì l'omessa, infedele o incompleta denunzia di sublocazione). Mentre per le prime e applicabile il criterio dell'importanza dell'inadempimento sancito dall'art 1455 cod civ, per le seconde il giudice non e tenuto a valutarne la gravita, in quanto le inadempienze agli obblighi particolari imposti dalla legislazione vincolistica importano di diritto la risoluzione. (Conf 943'63).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)