Sez. 3, Sentenza n. 3011 del 13/11/1973 (Rv. 366708 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE LOCATO PER OSPITARE PUBBLICI SPETTACOLI - CONDIZIONI DI SOLIDITA E SICUREZZA - OBBLIGAZIONI A CARICO DEL LOCATORE - ESTENSIONE - GARANZIA DEL RILASCIO DELLA LICENZA AMMINISTRATIVA PER L'AGIBILITA DEL LOCALE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE LOCATO PER OSPITARE PUBBLICI SPETTACOLI - CONDIZIONI DI SOLIDITA E SICUREZZA - OBBLIGAZIONI A CARICO DEL LOCATORE - ESTENSIONE - GARANZIA DEL RILASCIO DELLA LICENZA AMMINISTRATIVA PER L'AGIBILITA DEL LOCALE - ESCLUSIONE.*
Altra cosa e l'oggettiva idoneita dell'immobile locato all'uso previsto nel contratto, e quindi, nel caso che quell'uso consista nell'ospitare pubblici spettacoli, l'esistenza delle necessarie condizioni di solidita e sicurezza, che il locatore deve procurare e mantenere per tutto il corso del rapporto; altra cosa la verifica di tale idoneita nei modi richiesti dall'autorita che deve rilasciare la licenza di Esercizio. Questa verifica e una fase del procedimento necessario per il rilascio della licenza, che e esclusivo interesse del conduttore-gestore di richiedere ed ottenere; non e, a differenza della oggettiva esistenza della solidita e sicurezza del locale, un requisito intrinseco della cosa locata; e non rientra tra le obbligazioni poste a carico del locatore: salvo che il contratto preveda altrimenti. (V 155/70, mass n 344927).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Legge 18/06/1931 num. 773 art. 68 CORTE COST., Legge 18/06/1931 num. 773 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)