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Sez. 2, Sentenza n. 24062 del 20/05/2008 Ud. (dep. 12/06/2008) Rv. 240615 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Erroneo rigetto - Giudizio di opposizione - Applicabilità dell'art. 464 comma terzo cod. proc. pen. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240615-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

In tema di oblazione, ove la richiesta sia stata correttamente proposta (nella specie, insieme all'opposizione al decreto penale) ed erroneamente rigettata (per inosservanza della disciplina dettata dall'art. 141 disp. att. cod. proc. pen.), non opera, nel conseguente giudizio di opposizione, il divieto di presentazione della domanda di oblazione (art. 464 comma terzo cod. proc. pen.) e, pertanto, il beneficio può essere nuovamente richiesto, solo in tal modo evitandosi un "vulnus" dei diritti della difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)