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Sez. U, Sentenza n. 7645 del 28/02/2006 Ud. (dep. 02/03/2006) Rv. 233028 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Modifica dell'originaria imputazione disposta con la sentenza - Reato derubricato suscettibile di oblazione - Ammissione all'oblazione - Poteri del giudice - Rimessione in termini a norma dell'art. 141 comma quarto bis disp. att. cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233028-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

In tema di estinzione del reato per oblazione, la disposizione di cui all'art. 141 comma quarto bis disp. att. cod. proc. pen., che prevede la rimessione in termini dell'imputato in caso di modifica dell'originaria contestazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, non si applica al caso in cui la modifica dell'imputazione sia fatta direttamente dal giudice con la sentenza di condanna. (La Corte ha precisato che la disposizione citata implica il rispetto della procedura nel contraddittorio tra le parti, in cui sia il pubblico ministero a modificare l'imputazione, il giudice a rimettere in termini l'imputato, questi a presentare l'istanza di oblazione, il pubblico ministero a formulare il parere e, infine, il giudice a valutare l'istanza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 com. 4 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)