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Sez. 2 - , Sentenza n. 50707 del 06/11/2019 Ud. (dep. 16/12/2019) Rv. 278008 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Versamento dell’assegno di mantenimento - In luogo diverso dal domicilio del coniuge –Configurabilità del reato – Sussistenza – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278008-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

Integra il reato di cui all'art. 570 cod. pen. il versamento dell'assegno di mantenimento attraverso l'invio di vaglia postali presso il domicilio pregresso del coniuge, in modo che quest'ultimo non possa ritirarli. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligazione in parola va adempiuta, ai sensi dell'art. 1282, comma 3, cod. civ. presso il domicilio del debitore e che non ha, di conseguenza, alcuna efficacia liberatoria, ai sensi dell'art. 1197 cod. civ., il pagamento eseguito in luogo diverso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282 com. 3, Cod. Civ. art. 1197

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)