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Sez. 6, Sentenza n. 8998 del 11/02/2010 Ud. (dep. 05/03/2010) Rv. 246413 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Mezzi di sussistenza - Obbligo di versamento di una somma di denaro stabilita da giudice in sede di separazione legale dei coniugi - Adempimento alternativo da parte dell'obbligato - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246413-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con "cose" o "beni" che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario. (Nel caso di specie si trattava di due "computers" portatili, di capi di abbigliamento e di uno strumento musicale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)