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Sez. 1, Sentenza n. 4842 del 07/09/1982 (Rv. 422836 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE - DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA OPERAZIONE ASSOGGETTABILE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - DATA DELLA FATTURA O QUELLA DEL PAGAMENTO - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1982-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422836-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE - DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA OPERAZIONE ASSOGGETTABILE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - DATA DELLA FATTURA O QUELLA DEL PAGAMENTO - RILEVANZA - CONDIZIONE.*

A norma dell'ultimo comma dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 l'operazione assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto (nella specie, cessione di beni immobili) si considera effettuata alla data della fattura e a quella del pagamento se questi fatti siano anteriori al verificarsi degli eventi previsti nei commi precedenti dello stesso articolo e ciò a prescindere da qualsiasi accordo fra le parti, in quanto il legislatore attribuisce prevalenza al pagamento avvenuto e alla emissione della fattura quali elementi determinanti del sorgere dell'Obbligo impositivo in considerazione dell'effetto economico ed inequivoco del primo e dell'efficacia documentale della seconda.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)