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Sez. 3, Sentenza n. 542 del 03/03/1971 (Rv. 350234 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - VIZI REDIBITORI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350234-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - VIZI REDIBITORI - NOZIONE.*

Si verte in ipotesi di vizi redibitori quando la cosa consegnata presenti imperfezioni attinenti al processo di formazione, fabbricazione o produzione di essa, ovvero difetti di qualita essenziali per lo uso, o di qualita pattuita o promessa. Oltre che per le ipotesi di vizi attinenti alla oggettiva materialita della cosa, la nozione di vizi redibitori puo essere estesa anche a quelli relativi alla condizione giuridica di essa, ma in tal caso e necessario che i vizi ed i difetti incidano sulla cosa, e non sui titoli e documenti alla medesima relativi. (Conf 1833'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)